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Statuto dell'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari per la Lombardia (U.R.B.I.M. Lombardia)
Art.
1
DENOMINAZIONE
- SEDE
L'Unione
Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti
Fondiari per la Lombardia, costituita con durata illimitata
a sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione
Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti
Fondiari ha sede in Cremona, via Ponchielli 5. Essa è retta dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea
il giorno 5 marzo 1990 e approvato dal Consiglio Nazionale
dell'Associazione il giorno 4 aprile 1990.
Art.
2
SCOPI
Nell'ambito
degli scopi istituzionali dell'Associazione e in aggiunta
alle funzioni competenti all'Unione quale struttura
periferica dell'Associazione stessa, l'Unione provvede
in particolare, con autonomia operativa, a:
rappresentare i Consorzi associati, per tutti i rapporti
di interesse comune, presso gli Organi regionali e
presso gli Uffici statali e gli enti locali territoriali;
individuare linee di indirizzo politico e programmatico
per l'attività di bonifica nella Regione, e curarne
l'attuazione coerente, collaborando con le competenti
Autorità per la formazione dei programmi regionali
di sviluppo economico e sociale, di assetto, tutela
e di utilizzazione del territorio regionale;
favorire e promuovere in sede regionale lo sviluppo
di iniziative per la bonifica, l'irrigazione, i miglioramenti
fondiari nonché nel campo delle azioni per la difesa
del suolo e delle acque, la tutela dell'ambiente e
l'assetto del territorio;
provvedere, anche su affidamento da parte dei competenti
organi istituzionali, sia all'esecuzione di studi
di problemi generali di ordine tecnico, economico
e sociale concernenti la bonifica che all'attuazione
di azioni di sviluppo nel campo della ricerca, sperimentazione,
informazione, divulgazione, formazione ed aggiornamento
professionale sempre nell'ambito dello specifico settore
della bonifica;
coordinare l'attività dei soci assistendoli nel disimpegno
dei loro compiti nel rispetto della loro autonomia
istituzionale;
assumere ogni altra funzione che la legislazione vigente
le consenta di adempiere e che sia compatibile con
le finalità degli Enti associati e con lo Statuto
dell'Associazione.
Art.
3
SOCI
Fanno
parte dell'Unione Regionale i soci dell'Associazione
Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti
Fondiari aventi sede nell'ambito del territorio della
regione Lombardia.
Art.
4
ORGANI
DELL'UNIONE
Sono
organi dell'Unione:
l'Assemblea degli Associati
Art.
5
L'ASSEMBLEA
L'Assemblea
dell'Unione Regionale è composta dai soci dell'Unione.
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea
e ad essere eletti i soci in regola col pagamento dei
contributi dovuti all'Unione ed all'Associazione Nazionale.
Le
persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo
del loro legale rappresentante a ciò designato dall'Organo
competente.
Art.
6
FUNZIONI
DELL'ASSEMBLEA
E'
di competenza dell'Assemblea:
discutere ed approvare la relazione annuale;
eleggere tra i soci i membri del Comitato Regionale;
eleggere il Revisore dei
Conti a sensi del successivo art. 17;
deliberare in ordine allo Statuto dell'Unione;
deliberare sui programmi di attività dell'Unione;
approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni
nonché il conto consuntivo;
deliberare la misura ed il riparto dei contributi
associativi e le modalità di riscossione;
deliberare sull'acquisto e l'alienazione dei beni
immobili;
deliberare le eventuali indennità e compensi per i
componenti gli organi dell'Unione;
deliberare sugli argomenti che le sono sottoposti
dal Comitato.
Art.
7
CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato
ed è presieduta dal Presidente.
Essa
si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, entro
il mese di novembre ed entro il mese di giugno ed in
via straordinaria ogni qualvolta un quarto degli associati
lo richieda o il Comitato lo ritenga opportuno.
L'avviso
di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata
almeno sette giorni prima della data della riunione
e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed
ora dell'Assemblea nonché degli argomenti da trattare.
In
caso d'urgenza l'avviso può essere spedito telegraficamente
almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea.
Art.
8
FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente o rappresentata almeno la metà dei componenti.
Trascorsa
un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si
intende costituita in seconda convocazione, che sarà valida qualora sia presente almeno un quarto dei componenti.
Il
socio può farsi sostituire nell'Assemblea da altro socio
mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore
di non più di due deleghe.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Le
elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono
aver luogo a scrutinio segreto. Risulteranno eletti
coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà ad elezione di ballottaggio.
In
caso di mancata accettazione subentrerà all'eletto colui
che avrà riportato il numero di voti immediatamente
inferiore.
Ogni
socio ha diritto a un voto.
Art.
9
COMITATO
DIRETTIVO
Il
Comitato Direttivo è composto da nove membri eletti
dall'Assemblea nel suo seno.
Per
le elezioni del Comitato Direttivo ogni socio può esprimere
sino ad un massimo di cinque preferenze.
I
membri del Comitato durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Nel
caso di perdita della qualità di membro dell'Assemblea,
essi decadono dalla carica. In questo caso l'Assemblea
procede alla reintegrazione del Comitato nel numero
originario. I membri così eletti durano in carica sino
alla scadenza del mandato degli altri membri del Comitato.
Art.
10
FUNZIONI
DEL COMITATO DIRETTIVO
E'
di competenza del Comitato Direttivo:
eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice
Presidente;
provvedere eventualmente alla nomina di altre persone
anche al di fuori dei soci, che rivestano la qualità di esperti nel settore, e che parteciperanno al Comitato,
quando ritenuto necessario, con voto consultivo;
deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
deliberare la convocazione dell'Assemblea;
collaborare con la Presidenza per la realizzazione
dei programmi di attività;
deliberare sul movimento dei soci ed esprimere il
parere sull'ammissione di nuovi soci di cui all'art.
18 - 3° comma dello Statuto dell'A.N.B.I.;
deliberare sul funzionamento e sull'organizzazione
dell'Unione e dei suoi uffici;
deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti
dal Presidente;
deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni
mobili;
nominare i rappresentanti dell'Unione in seno a Commissioni
o Enti vari;
deliberare sull'assunzione di iniziative conformi
agli scopi statutari, affidate all'Unione da Enti
pubblici o privati.
Art.
11
CONVOCAZIONE
DEL COMITATO DIRETTIVO
Il
Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni
due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario o tre membri ne facciano richiesta.
Pre
le modalità di convocazione si fa riferimento all'art.
7.
Art.
12
FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DIRETTIVO
Il
Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o dal
Vice Presidente.
Le
adunanze sono valide quando siano presenti oltre al
Presidente e al Vice Presidente almeno tre membri. Le
deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Decadono
dalle funzioni di componenti il Comitato i membri che
senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute
consecutive.
Art.
13
PRESIDENTE
Il
Presidenze ha la legale rappresentanza dell'Unione.
Firma gli atti e la corrispondenza, con facoltà di delega
al Vice Presidente per determinate materie.
Il
Presidente può invitare a partecipare alle riunioni
del Comitato rappresentanti di enti associati, di Enti
o organismi interessati alla Bonifica ed all'attività dei Consorzi, in relazione alla natura degli argomenti
fissati all'o.d.g.
Art.
14
VICE
- PRESIDENTE
Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento
delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza
o di impedimento.
Art.
15
ENTRATE
DELL'UNIONE
Le
entrate dell'Unione sono costituite dai contributi degli
associati e dalle somme incassate per atti di liberalità o per altri titoli connessi alle funzioni istituzionali.
I
contributi associativi saranno annualmente fissati dall'Assemblea
in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art.
16
ESERCIZIO
FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio
finanziario segue l'anno solare.
Il
bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea entro il 30 novembre; il conto consuntivo
deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
entro il 30 giugno.
Art.
17
REVISORE
DEI CONTI
L'Assemblea nomina il revisore dei conti.
Il
revisore vigila sulla gestione amministrativa, esamina
il bilancio di previsione e il conto consuntivo riferendone
all'Assemblea, alle cui riunioni assistono.
Il
revisore può assistere alle
riunioni del Comitato Direttivo.
Art.
18
NORME
TRANSITORIE
Il
presente Statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione
di cui all'art. 8 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.
Entro
sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto da
parte dell'Associazione Nazionale verrà convocata l'Assemblea
dei soci per l'elezione degli organi dell'Unione.
Sino
a tale data rimarranno in funzione gli organi attualmente
in carica.
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